Giurisprudenza di Legittimità

La Cassazione sul sequestro di beni inseriti nel trust familiare

La Corte di Cassazione ritorna sul tema della sottoposizione a sequestro conservativo di beni intestati ad un trust.

Dopo aver espresso alcune considerazioni di carattere generale sulla estensione delle misure cautelari reali ai beni di proprietà di terzi, a condizione che emergano elementi da cui risulti la mala fede dei terzi acquirenti o la simulazione del contratto di acquisto, e sulla irrilevanza della formale intestazione dei beni, prevalendo la circostanza che l’indagato\imputato  ne abbia la disponibilità uti dominus, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi, ha affermato il seguente principio:

E’ legittimo il sequestro conservativo di beni conferiti in trust dall’imputato che continua ad amministrare di fatto gli stessi, conservandone la piena disponibilità.

Avv. Marco Salerno

Cass. V Penale sent. 8041 – 2017

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Truffa on line: La Corte di Cassazione sulla competenza per territorio

La Corte di Cassazione affronta la questione della competenza territoriale in materia di truffa online affermando che nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, ove il pagamento, da parte della persona offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l’ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell’ipotesi in cui, non vi sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all’articolo 9 del codice di procedura penale.

Cass. Pen. Sez. II Sent. n. 48027 Udienza del 20\10\2016

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Legittimo il deposito lista testi ex art. 468 cpp a mezzo fax – Cass. Sez. I sent. n. 44978\14

La Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza n. 44978 del 19\09\2014 afferma che “la lista testi di cui all’art. 468, comma 1 del codice di procedura penale può essere depositata in cancelleria anche a mezzo fax”. Tale possibilità, però, deve essere riconosciuta laddove nella lista non vi sia anche “la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al comma 2 dello stesso art. 468, per la quale è d’obbligo la forma rituale dell’istanza”.

Il supremo Collegio fonda il pronunciamento sulla ratio del deposito della lista testimoniale che, appunto, serve a far conoscere le prove di cui l’interessato intende avvalersi  per consentire, così, alle parti “di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria”.

Da ciò deriva l’assenza di qualsiasi sanzione di inammissibilità per l’ipotesi di un deposito irrituale ed è per questo che il fax, come qualsiasi altro strumento telematico, può pienamente assolvere alla sua funzione di comunicazione all’ufficio e agli interessati di quanto trasmesso.

Nella parte motiva  si legge, oltretutto, che l’opzione difensiva di inoltrare la lista testi a mezzo fax “non solo non trova ostacoli in alcuna specifica previsione d’inammissibilità della lista diversamente inoltrata, ma appare conforme … all’esigenza di una interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche … oltre che a evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo”.

L’interpretazione giurisprudenziale, dunque, decisamente condivisibile sul piano dell’evoluzione complessiva delle regole processuali in rapporto allo sviluppo tecnologico, presenta il solo aspetto problematico relativamente “all’onere di chi si avvale di tali mezzi di trasmissione di dimostrare  l’avvenuta ricezione del messaggio da parte della cancelleria”, circostanza non sempre agevole per le difese che esercitano attività professionale in città distanti dai Tribunali dove il processo verrà celebrato, costrette a verificare, in concreto, l’inclusione della lista, debitamente pervenuta presso la cancelleria, nel fascicolo per il dibattimento.

Nel caso di specie, la difesa, molto diligentemente, aveva fatto seguire alla notificazione a mezzo fax della lista testimoniale una missiva, racc. a\r, nella quale informava il cancelliere dell’avvenuta notificazione allegando la prova costituita dalla stampa dell’avvenuto invio contrassegnato dalla dicitura “OK”, chiedendo l’inclusione dell’atto nel fascicolo dibattimentale.    

La stessa Corte di cassazione, del resto, pone in evidenza, per ciò che concerne la prova dell’avvenuta ricezione del fax, che ci sono delle indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall’ufficio e che queste possono assicurare l’autenticità della provenienza dal difensore. Inoltre il fax è uno strumento tecnico che da assicurazioni anche in ordine alla ricezione da parte del destinatario che viene attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante la stampa del cosiddetto OK o di altro simbolo.

La sentenza è stata quindi annullata e rinviata per un nuovo esame al tribunale di Pesaro.

Fonte: iusexplorer.it

a cura dell’avv. Marco Salerno

Cass. Sezione I sent. n. 44978 del 19\09\2014

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Diffamazione on line – competenza per territorio Cass. Sez. V n. 31677\15

Reati commessi a mezzo della rete Internet.

La V Sez. della cassazione enuncia  il seguente principio di diritto in materia di competenza per territorio nel caso in cui vengano commessi reati di diffamazione on line:

“Nei reati di diffamazione commessi a mezzo della rete Internet, ove sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui al comma II dell’articolo 9 cod. proc. pen., deve prevalere su quest’ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico dove viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server”.

Cass. Sez. V n. 31677\15

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Sequestro, confisca e procedura fallimentare – Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 30484\15

La Terza Sezione Penale della Corte di cassazione, nella sentenza allegata, affronta il tema del rapporto tra i provvedimenti di sequestro e confisca del profitto del reato e la procedura fallimentare allorquando i provvedimenti di sequestro e confisca riguardino beni destinati a divenire di pertinenza della massa attiva di un fallimento.

La vicenda riguardava una Società per Azioni nei confronti della quale era stato contestato il reato di omesso versamento dell’Iva, ai sensi dell’articolo 10 ter, decreto legislativo n.74\2000, circostanza che aveva determinato il Gip territoriale a disporre il sequestro di rilevanti somme di denaro depositate sui conti correnti della società.

Poiché la società, nelle more, aveva avviato una procedura di concordato preventivo nell’ambito della quale il Tribunale Fallimentare aveva disposto il versamento di una somma pari ad €. 200.000,00, di gran lunga inferiore rispetto a quanto oggetto di sequestro penale finalizzato alla confisca (pari, invece, a circa €. 600.000,00), la società presentava, per il tramite del proprio difensore, istanza di dissequestro parziale delle somme in vinculis, al solo fine di garantire il deposito della somma eventualmente dissequestrata nella procedura di concordato preventivo, evitando, così, il fallimento della società. Avverso il rigetto dell’istanza da parte dei giudici aditi, esaurendo tutte le impugnazioni incidentali, la questio iuris approdava al  supremo Collegio, che, richiamando la giurisprudenza delle SS.UU., segnatamente la sentenza n. 11170\2015 Uniland,   affermava che la protezione accordata dall’ordinamento dei diritti del danneggiato dal reato e dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede, non poteva riguardare “diritti di credito” eventualmente vantati da terzi, statuendo la preminenza della confisca sui diritti dei creditori.

La Corte di cassazione ha, in sostanza, affermato che la disciplina  positiva non parla di salvaguardia dei diritti di credito proprio perché si intendono salvaguardare soltanto i beni che, seppure provento di illecito, appartengano a terzi estranei al reato o, meglio, all’illecito commesso dall’ente (l’articolo 240 terzo comma c. p., d’altra parte, utilizza l’espressione “cose appartenenti“).

Il giudice penale, dunque nel disporre il sequestro o la confisca, dovrà valutare se eventuali diritti vantati da terzi siano o meno stati acquisiti in buona fede.

Il supremo Collegio, nel ritenere corretta l’impostazione dei giudici territoriali e, dunque, legittimo il rigetto dell’istanza di dissequestro, chiarisce, ancora, che coloro che si insinuano nel fallimento, vantando un diritto di credito, non possono essere ritenuti, per tale solo fatto, titolari di un diritto reale sul bene, perché sarà proprio con la procedura fallimentare che, sulla scorta delle scritture contabili e degli altri elementi conoscitivi propri della procedura, si stabilirà se il credito vantato possa o meno essere ammesso al passivo fallimentare.

Il curatore, nel contempo, individuerà tutti i beni che devono formare la massa attiva del fallimento, arricchendola degli eventuali esiti favorevoli di azioni revocatorie, e soltanto alla fine della procedura si potrà, previa vendita dei beni ed autorizzazione da parte del giudice delegato del piano di riparto, procedere all’assegnazione dei beni ai creditori. Soltanto in questo momento, pertanto, i creditori potranno essere ritenuti titolari di un diritto sui beni che potranno far valere nelle sedi adeguate.

Il creditore che non abbia ancora ottenuto l’assegnazione del bene a conclusione della procedura concorsuale, in definitiva, non può assolutamente essere considerato “terzo titolare di un diritto acquisito in buona fede” perché prima di tale momento egli vanta una semplice pretesa, ma non certo la titolarità di un diritto reale sul bene. Per tale motivo, perciò, legittimamente sugli stessi beni potranno insistere il sequestro penale prima e la confisca poi.

Nota redazionale a cura dell’avv. Marco Salerno

Cass. III Sez. Pen sent. 30484. 2015

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Cassazione penale sez. I ud. 19/09/2014. 44978 – ammissibilità deposito lista testi ex art. 468 cpp a mezzo fax

Il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all’art. 468 c.p.p., comma 1, – ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al comma 2 dello stesso art. 468, per la quale è d’obbligo la forma rituale dell’istanza – può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici quale il fax.

Cass. I Sezione 19.9.2014 n. 44978

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Cass. Sez. VI sent. n. 36382\14 Voto di scambio politico-mafioso: definizione

sent. 36382.14 Sez. VI voto di scambio

La Sesta Sezione della Cassazione interviene sul delicato inquadramento del reato di cui all’art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso – quale risultante dalla novella di cui alla legge 17 aprile 2014 n. 62. La Corte, dopo aver richiamato in motivazione l’iter parlamentare che ha condotto il legislatore verso la modifica normativa, ha affermato che “ai sensi del nuovo art. 416 ter c.p. le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell’esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest’ultimo si impegni a farvi ricorso ove necessario.

La Suprema Corte, in tal modo, ha delineato il rapporto tra la fattispecie di reato di cui all’art. 416 ter cp e e il reato di corruzione elettorale previsto dall’art. 96 d.p.r.361\57

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