La Corte di Cassazione affronta la questione della competenza territoriale in materia di truffa online affermando che nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, ove il pagamento, da parte della persona offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l’ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell’ipotesi in cui, non vi sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all’articolo 9 del codice di procedura penale.
Cass. Pen. Sez. II Sent. n. 48027 Udienza del 20\10\2016