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Centro Studi Ispen. Incontro formativo

Oggi alle ore 15,00 presso i locali del Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni, gli avvocati Gaetano Pastore, Arnaldo Franco e Lucio Cricri, moderatore Marco Salerno, terranno un incontro di studi dedicato alla formazione continua dell’avvocato penalista sul tema:

IL DIFENSORE E LA CORTE DI CASSAZIONE:TECNICHE DI REDAZIONE E STRUTTURA DEL RICORSO. LA DISCUSSIONE INNANZI ALLA CORTE.

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Ispen incontro di studi 27 aprile ore 15,00 Social Tennis Club Cava de’ Tirreni

Riprendono gli incontri organizzati dal Centro Studi ISPEN dopo la pausa Pasquale .

Il 27 Aprile  il dott. Luigi Giordano e l’avv. Francesco Rizzo tratteranno il tema “della rilevabilità in cassazione della mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva nel caso di reformatio in pejus in appello della sentenza assolutoria e del Giudizio di cassazione tra fatto e diritto”.

L’incontro di studi si terrà alle 15,00 in Cava de’ Tirreni presso i locali del Social Tennis Club.

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Sezioni Unite Sent. n. 8825\2017 Inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi

Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla questione: Se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l’inammissibilità dell’impugnazione   hanno affermato il seguente principio di diritto:

L’appello( al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata

SS.UU. Sent. 8825\2017

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Truffa on line: La Corte di Cassazione sulla competenza per territorio

La Corte di Cassazione affronta la questione della competenza territoriale in materia di truffa online affermando che nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, ove il pagamento, da parte della persona offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l’ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell’ipotesi in cui, non vi sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all’articolo 9 del codice di procedura penale.

Cass. Pen. Sez. II Sent. n. 48027 Udienza del 20\10\2016

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Programma X Corso ISPEN “Le Impugnazioni Ordinarie”

Il 30 Marzo avrà inizio presso il Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni, alla Via M. Garzia, 2, il X Corso di Formazione per l’Avvocato Penalista organizzato dal Centro Studi ISPEN.

L’intero modulo formativo riguarderà le impugnazioni ordinarie e si concluderà in data 25 Maggio con il consueto incontro di deontologia professionale.Programma Corso X Ispen 2017 (2)

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Sabato 5 Marzo Convegno ANAI – Il Regolamento di Assistenza della Cassa Forense

L’Associazione ANAI- Sezione di Cava de’ Tirreni ha organizzato un incontro di studio e approfondimento sul tema: Il Regolamento di Assistenza della Cassa Forense” che si terrà Sabato 5 Marzo alle ore 9,30  presso il Salone delle Feste del Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni.

Interverranno il Presidente del COA di Nocera Inferiore, Avv. Aniello Cosimato, i Consiglieri Nazionali della Cassa Previdenza Avvocati, Avv. Marisa Annunziata e Avv. Vincenzo Nocilla, il Presidente Nazionale ANAI, Avv. Maurizio De Tilla.

La partecipazione all’incontro conferirà tre crediti formativi

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Rifiuto restituzione atti processuali al cliente da parte dell’avvocato in caso di mancato pagamento oneri professionali e art. 646 cp

Integra il reato di cui all’art. 646 cp il rifiuto da parte del professionista di restituire gli atti processuali al cliente, subordinando la consegna al pagamento degli onorari spettantigli per l’attività prestata?

Una recente ordinanza di archiviazione emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha suscitato particolare interesse tra gli Avvocati del Foro locale (e non solo) sotto un duplice aspetto: quello di operatori del diritto e quello di possibili soggetti agenti.

L’ordinanza de qua, infatti, è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento che vedeva coinvolto – in qualità di indagato per il reato di appropriazione indebita – un avvocato il quale, in seguito alla revoca del mandato da parte di una propria cliente che stava assistendo in un giudizio dinanzi al Tribunale civile, aveva trattenuto gli atti processuali, subordinando la consegna al pagamento degli onorari spettantigli per l’attività defensionale prestata nel medesimo procedimento, nonostante avesse ricevuto reiterati inviti e diffide a restituire la produzione di parte e tutta la documentazione consegnatagli in occasione del conferimento dell’incarico.

Nel provvedimento in esame il G.I.P. dà atto che l’indagato non ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla querelante e che, anzi, tale circostanza è confermata dalla corrispondenza intercorsa tra il legale e la sua cliente dalla quale si evince chiaramente che l’avvocato aveva condizionato la restituzione dell’incartamento processuale al pagamento dei compensi professionali, provvedendo, infine, a dare seguito alla istanza della cliente ad oltre due anni dalla prima richiesta, solo per effetto dell’intervento del Consiglio dell’Ordine.

Nonostante il Giudice abbia considerato pacifica la vicenda nei suoi termini fattuali, in punto di diritto ha condiviso la scelta del magistrato inquirente, determinatosi per la richiesta di archiviazione per insussistenza degli estremi del reato di cui all’art. 646 c.p.. In particolare, la decisione viene motivata richiamando l’orientamento della Suprema Corte secondo cui «il reato di appropriazione indebita non è integrato dalla condotta di chi abbia omesso la restituzione della cosa, allorquando l’agente abbia trattenuto la res a titolo precario a garanzia di un preteso diritto di credito, fatta salva l’ipotesi in cui il creditore abbia compiuto sul bene atti dispositivi che rivelino l’intenzione di convertire il possesso in proprietà» (Cass.pen., sez. II, n.17295/2011; Cass.pen., sez. II, n.6080/2009), la qual cosa non sarebbe accaduta nel caso di specie, in quanto l’avvocato indagato avrebbe manifestato in più occasioni l’intenzione di restituire gli atti alla cliente, sia pure subordinatamente alla corresponsione degli onorari cui riteneva di aver diritto per le prestazioni svolte.

Deve, però, osservarsi che la giurisprudenza citata nell’ordinanza non si riferisce specificamente al rapporto intercorso tra professionista e cliente ma si è formata in giudizi relativi a tutt’altro tipo di relazioni tra possessore della cosa altrui e proprietario. Il pronunciamento del Gup nocerino, pertanto, non deve ritenersi espressione di un orientamento univoco e consolidato della Corte di Cassazione, potendosi, al contrario, rinvenire sentenze di segno opposto. Nella sentenza n.26820/2008, ad esempio, si afferma che «integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce un comportamento che eccede la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso». Per ciò che concerne, invece, la rilevanza assunta dalla intenzione di garantire un preteso diritto di credito, la medesima Corte ha affermato che «in tema di appropriazione indebita, il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui non ha efficacia scriminante se il credito che si intende tutelare non è né liquido né esigibile» (Cass.pen., sez. II, n.45992/2007).

In senso contrario alla motivazione adottata dal G.I.P. di Nocera Inferiore milita, altresì, l’opinione della dottrina che, collocando la ritenzione della cosa altrui tra le forme tipiche di manifestazione del reato in parola, ritiene integrata la appropriazione indebita dalla condotta del possessore che opponga alla richiesta di restituzione un rifiuto immotivato, pretestuoso o comunque non sostenuto da valide ragioni.

Può, dunque, sostenersi che il diritto del professionista di ottenere la corresponsione dei compensi per l’attività espletata in favore del proprio assistito sia garantito da altri mezzi di tutela, per cui la renitenza alla restituzione del fascicolo processuale o, comunque, la sua subordinazione al pagamento degli onorari, non può rientrare nel concetto di “valida ragione” al quale la giurisprudenza riconosce efficacia scriminante.

L’orientamento restrittivo trova, oltretutto, un solido ancoraggio nell’art. 42 del Codice Deontologico Forense nel quale, sancito l’obbligo del professionista a restituire, senza ritardo, alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta, riconosce allo stesso il diritto di trattenere copia della documentazione, anche senza il consenso della parte assistita, quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.

Deve, infine, osservarsi che – laddove si consolidasse il principio della irrilevanza penale del comportamento del difensore che, avuta notizia della revoca del mandato, trattenga presso di sé l’incartamento processuale del cliente fino al momento del ricevimento dei propri onorari, si correrebbe il rischio di giustificare, fino addirittura a legittimare, tale odiosa prassi, sicuramente confliggente con i principi cui l’Avvocato deve ispirarsi ed attenersi nell’espletamento della propria attività professionale.

Parere a cura dell’avv. Carmela Bonaduce

Ordinanza Gip Tribunale Nocera Inferiore

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Convegno Salerno – 16 ottobre, 15,30 Grand Hotel Salerno, Sala Tafuri – ATTUALITA’ E FUTURO DEL SISTEMA PROCESSUALE PENALE

Il dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza -, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e le Cattedre di Procedura Penale dell’Università di Salerno, organizzano, in occasione della presentazione dell’opera “Procedura Penale – Teoria e Pratica del Processo,” UTET Giuridica 2015, un convegno sull’attualità e il futuro del processo penale, favorendo il confronto tra l’Accademia e il Mondo Forense.

Il convegno si terrà in Salerno, presso il Grand Hotel Salerno,  Sala Tafuri, il giorno 16 ottobre alle ore 15,30.

manifesto convegno Salerno 16 ott 2015

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Legittimo il deposito lista testi ex art. 468 cpp a mezzo fax – Cass. Sez. I sent. n. 44978\14

La Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza n. 44978 del 19\09\2014 afferma che “la lista testi di cui all’art. 468, comma 1 del codice di procedura penale può essere depositata in cancelleria anche a mezzo fax”. Tale possibilità, però, deve essere riconosciuta laddove nella lista non vi sia anche “la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al comma 2 dello stesso art. 468, per la quale è d’obbligo la forma rituale dell’istanza”.

Il supremo Collegio fonda il pronunciamento sulla ratio del deposito della lista testimoniale che, appunto, serve a far conoscere le prove di cui l’interessato intende avvalersi  per consentire, così, alle parti “di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria”.

Da ciò deriva l’assenza di qualsiasi sanzione di inammissibilità per l’ipotesi di un deposito irrituale ed è per questo che il fax, come qualsiasi altro strumento telematico, può pienamente assolvere alla sua funzione di comunicazione all’ufficio e agli interessati di quanto trasmesso.

Nella parte motiva  si legge, oltretutto, che l’opzione difensiva di inoltrare la lista testi a mezzo fax “non solo non trova ostacoli in alcuna specifica previsione d’inammissibilità della lista diversamente inoltrata, ma appare conforme … all’esigenza di una interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche … oltre che a evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo”.

L’interpretazione giurisprudenziale, dunque, decisamente condivisibile sul piano dell’evoluzione complessiva delle regole processuali in rapporto allo sviluppo tecnologico, presenta il solo aspetto problematico relativamente “all’onere di chi si avvale di tali mezzi di trasmissione di dimostrare  l’avvenuta ricezione del messaggio da parte della cancelleria”, circostanza non sempre agevole per le difese che esercitano attività professionale in città distanti dai Tribunali dove il processo verrà celebrato, costrette a verificare, in concreto, l’inclusione della lista, debitamente pervenuta presso la cancelleria, nel fascicolo per il dibattimento.

Nel caso di specie, la difesa, molto diligentemente, aveva fatto seguire alla notificazione a mezzo fax della lista testimoniale una missiva, racc. a\r, nella quale informava il cancelliere dell’avvenuta notificazione allegando la prova costituita dalla stampa dell’avvenuto invio contrassegnato dalla dicitura “OK”, chiedendo l’inclusione dell’atto nel fascicolo dibattimentale.    

La stessa Corte di cassazione, del resto, pone in evidenza, per ciò che concerne la prova dell’avvenuta ricezione del fax, che ci sono delle indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall’ufficio e che queste possono assicurare l’autenticità della provenienza dal difensore. Inoltre il fax è uno strumento tecnico che da assicurazioni anche in ordine alla ricezione da parte del destinatario che viene attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante la stampa del cosiddetto OK o di altro simbolo.

La sentenza è stata quindi annullata e rinviata per un nuovo esame al tribunale di Pesaro.

Fonte: iusexplorer.it

a cura dell’avv. Marco Salerno

Cass. Sezione I sent. n. 44978 del 19\09\2014

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