Cass. Sez. VI sent. n. 36382\14 Voto di scambio politico-mafioso: definizione

sent. 36382.14 Sez. VI voto di scambio

La Sesta Sezione della Cassazione interviene sul delicato inquadramento del reato di cui all’art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso – quale risultante dalla novella di cui alla legge 17 aprile 2014 n. 62. La Corte, dopo aver richiamato in motivazione l’iter parlamentare che ha condotto il legislatore verso la modifica normativa, ha affermato che “ai sensi del nuovo art. 416 ter c.p. le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell’esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest’ultimo si impegni a farvi ricorso ove necessario.

La Suprema Corte, in tal modo, ha delineato il rapporto tra la fattispecie di reato di cui all’art. 416 ter cp e e il reato di corruzione elettorale previsto dall’art. 96 d.p.r.361\57

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