Il giudice di rinvio – che abbia individuato la violazione più grave in conformità a quanto stabilito dalla sentenza di annullamento della Cassazione pronunciata su ricorso del solo imputato – non viola il divieto di reformatio in peius quando, relativamente al reato continuato, apporti per uno dei reati-satellite un aumento maggiore rispetto a quello determinato dal primo giudice, purché la pena complessiva non sia maggiore.