Legittimo il deposito lista testi ex art. 468 cpp a mezzo fax – Cass. Sez. I sent. n. 44978\14

La Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza n. 44978 del 19\09\2014 afferma che “la lista testi di cui all’art. 468, comma 1 del codice di procedura penale può essere depositata in cancelleria anche a mezzo fax”. Tale possibilità, però, deve essere riconosciuta laddove nella lista non vi sia anche “la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al comma 2 dello stesso art. 468, per la quale è d’obbligo la forma rituale dell’istanza”.

Il supremo Collegio fonda il pronunciamento sulla ratio del deposito della lista testimoniale che, appunto, serve a far conoscere le prove di cui l’interessato intende avvalersi  per consentire, così, alle parti “di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria”.

Da ciò deriva l’assenza di qualsiasi sanzione di inammissibilità per l’ipotesi di un deposito irrituale ed è per questo che il fax, come qualsiasi altro strumento telematico, può pienamente assolvere alla sua funzione di comunicazione all’ufficio e agli interessati di quanto trasmesso.

Nella parte motiva  si legge, oltretutto, che l’opzione difensiva di inoltrare la lista testi a mezzo fax “non solo non trova ostacoli in alcuna specifica previsione d’inammissibilità della lista diversamente inoltrata, ma appare conforme … all’esigenza di una interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche … oltre che a evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo”.

L’interpretazione giurisprudenziale, dunque, decisamente condivisibile sul piano dell’evoluzione complessiva delle regole processuali in rapporto allo sviluppo tecnologico, presenta il solo aspetto problematico relativamente “all’onere di chi si avvale di tali mezzi di trasmissione di dimostrare  l’avvenuta ricezione del messaggio da parte della cancelleria”, circostanza non sempre agevole per le difese che esercitano attività professionale in città distanti dai Tribunali dove il processo verrà celebrato, costrette a verificare, in concreto, l’inclusione della lista, debitamente pervenuta presso la cancelleria, nel fascicolo per il dibattimento.

Nel caso di specie, la difesa, molto diligentemente, aveva fatto seguire alla notificazione a mezzo fax della lista testimoniale una missiva, racc. a\r, nella quale informava il cancelliere dell’avvenuta notificazione allegando la prova costituita dalla stampa dell’avvenuto invio contrassegnato dalla dicitura “OK”, chiedendo l’inclusione dell’atto nel fascicolo dibattimentale.    

La stessa Corte di cassazione, del resto, pone in evidenza, per ciò che concerne la prova dell’avvenuta ricezione del fax, che ci sono delle indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall’ufficio e che queste possono assicurare l’autenticità della provenienza dal difensore. Inoltre il fax è uno strumento tecnico che da assicurazioni anche in ordine alla ricezione da parte del destinatario che viene attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante la stampa del cosiddetto OK o di altro simbolo.

La sentenza è stata quindi annullata e rinviata per un nuovo esame al tribunale di Pesaro.

Fonte: iusexplorer.it

a cura dell’avv. Marco Salerno

Cass. Sezione I sent. n. 44978 del 19\09\2014

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