Reati commessi a mezzo della rete Internet.
La V Sez. della cassazione enuncia il seguente principio di diritto in materia di competenza per territorio nel caso in cui vengano commessi reati di diffamazione on line:
“Nei reati di diffamazione commessi a mezzo della rete Internet, ove sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui al comma II dell’articolo 9 cod. proc. pen., deve prevalere su quest’ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico dove viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server”.