Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in riferimento al potere di controllo attribuito al G.I.P. in merito all’operato investigativo del P.M., ex art. 409, 4 e 5 comma, c.p.p., nel caso di rigetto della richiesta di archiviazione avanzata da quest’ultimo, hanno affermato che il citato potere ha la funzione di garantire il rispetto del diritto costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale. Affinché il G.I.P. eserciti correttamente la funzione di controllo, può disporre ulteriori indagini assegnando al P.M. un termine per il compimento e, qualora queste debbano essere estese a persone non indagate, sollecitarne l’iscrizione nel registro degli indagati; il G.I.P., inoltre, può ordinare al P.M. la formulazione dell’imputazione coatta, allorché ritenga che sussistano, allo stato degli atti investigativi, gli estremi per esercitare l’azione penale. Sono atti abnormi, invece, in quanto avulsi dal potere di controllo del G.I.P. e lesivi del diritto di difesa dell’indagato, l’ordine di imputazione coatta nei confronti di soggetti non indagati e l’ordine di imputazione coatta nei confronti dell’indagato per fatti diversi da quelli su cui si sono svolte le indagini.
Massima a cura dell’avv. Filippo Minardi