Il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all’art. 468 c.p.p., comma 1, – ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al comma 2 dello stesso art. 468, per la quale è d’obbligo la forma rituale dell’istanza – può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici quale il fax.
Cass. I Sezione 19.9.2014 n. 44978